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Soccorrere un animale

A cura di: Redazione Animali Cuccioli



Soccorrere un animale

Con il nuovo Codice della strada entrato in vigore il 13 agosto del 2010 molte cose sono state cambiate soprattutto per gli animali, infatti è stato riconosciuto il diritto-dovere di soccorrerli .

La multa è di 389 euro per omissione di soccorso; questa è stata la sanzione data ad un automobilista di 60 anni, il quale aveva investito un cane meticcio.

La sanzione dei carabinieri di Legnaro non è altro che un’applicazione del nuovo codice della strada, l’art 189 bis.

Migliaia sono gli animali vittime della strada ogni anno, circa l’80% degli animali domestici vengono  tutt’oggi abbandonati , la LAV ne ha stimati circa 130.000 all’anno, 50 mila cani e 80 mila gatti, e proprio gli animali domestici sono coinvolti maggiormente negli incidenti stradali.

Il nuovo Codice della strada è sicuramente un passo avanti per l’educazione civica del paese.

Per la prima volta, in Italia, il Codice ha riconosciuto i cani come esseri senzienti , cioè soggetti capaci di provare gioia e dolore.

Tale principio è ormai presente dal gennaio 2009 con il Trattato di Lisbona dell’Unione Europea.

In questa occasione la LAV ha realizzato una guida di pronto intervento nel caso di un animale ferito, che spiegheremo brevemente.

La LAV, nella sua guida, fa una differenza tra animale vagante, animale ferito ed animale trovato.

Nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un cane o gatto ferito si deve cercare di avvicinarlo, ovviamente se le condizioni lo permettono.

Nel caso non ci fosse un numero specifico per il pronto soccorso di animali feriti, dovrebbe essere presente uno per ogni canile pubblico.

Nel caso in cui l’animale ferito non è di proprietà ci si deve rivolgere al Servizio Veterinario delle ASL di competenza territoriale; nel caso, invece, è di proprietà rivolgersi direttamente al proprio medico veterinario.

I Servizi Veterinari delle ASL devono essere sempre reperibili, sia di notte che nei giorni di festa, ed inoltre sono obbligati a ritirare l’animale ferito se non è di proprietà.

Nel caso di mancato intervento si può denunciare il tutto, in quanto si parla di un servizio pubblico. 

Il medico veterinario, anche il libero professionista, secondo il codice deontologico della categoria, all’art. 18 stabilisce che: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.

Il 118 fornisce un’assistenza indiretta per cani e gatti feriti solo nel Veneto mediante il “cinovigile”, figura  comunale.

Nel caso in cui ci si trova dinanzi ad un animale selvatico in difficoltà bisogna rivolgersi alle Regioni-Provincie- Provincie Autonome, in quanto queste devono avere in proprio un Centro oppure avvalersi dell’aiuto di ente esterno, per il recupero degli animali selvatici.

Quindi nel momento in cui si trova un animale selvatico in difficoltà bisogna chiamare la Polizia Provinciale competente per territorio, o anche il Corpo Forestale dello Stato al numero 1515.

Se occorre un soccorso in situazioni particolari, ad esempio tetti, alberi, cunicoli, bisogna telefonare al numero 115.

Se l’animale in difficoltà si trova in mare bisogna chiamare, invece,  la Guardia Costiera- Capitaneria di Porto al numero 1530.

Se l’animale selvatico in difficoltà è pericoloso bisogna telefonare oltre alla Polizia anche il Servizio Veterinario dell’ASL.

Per quanto concerne invece l’abbandono, questo è un reato.

Abbandonare un animale significa commettere un reato ed in base alla legge 189/2004 che ha modificato l’art. 27 del Codice Penale, può essere punito con l’arresto fino ad un anno e con una multa fino a 10.000 euro.

Nel caso in cui ci si trovi ad assistere ad un abbandono bisogna denunciare l’accaduto alle autorità giudiziarie, Carabinieri-Polizia-Corpo Forestale, fornendo degli elementi necessari per individuare il responsabile, come ad esempio numero di targa, modello auto, ecc.

Nel caso in cui, invece, vediamo un animale vittima di maltrattamento dobbiamo raccogliere più prove possibili, come foto, video, documenti, e fare una denuncia scritta presso una struttura della Forza di Polizia.

Nel caso in cui il maltrattamento è in corso e prosegue, bisogna telefonare e chiedere un intervento urgente che dovrà portare ad un sequestro dell’animale e poi successiva confisca come previsto dagli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice Penale.

Per animali vaganti, ma non feriti, bisogna, con molta attenzione, avvicinarlo senza spaventarlo e controllare se ha una medaglietta o tatuaggio sulla coscia destra o nell’orecchio destro.

Nel caso in cui non è presente una medaglietta con il relativo numero di telefono ed altre informazioni utili per il riconoscimento, bisogna fare una denuncia di ritrovamento presso una Forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’ ASL.

Il cane vagante verrà consegnato, insieme al verbale della denuncia, alla struttura di accoglienza, pubblica o privata convenzionale, ossia il canile comunale o il canile convenzionato con il Comune.

Se, però, si consegna il cane vagante presso una struttura pubblica senza regolare denuncia, chi consegna diventa direttamente il proprietario dell’animale e dovrà pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura.

Se la struttura non ha posto per accogliere l’animale vagante, potrà decidere di affidare l’animale, momentaneamente, alla persona che l’ha trovato, fino a quando le indagini non sveleranno se si tratta di abbandono o smarrimento. 

Nel caso in cui il cane si trova su una strada o nei pressi e può diventare pericoloso per sé e per gli altri bisogna subito chiamare la Polizia stradale o la Polizia locale, se si trova  sulle strade urbane.

Se, invece, si trova un animale domestico in difficoltà devono essere adoperate le stesse modalità previste per l’animale vagante, ma per soccorsi in situazioni particolari bisogna telefonare i Vigili del Fuoco al 115.

Se si trova un gatto vagante, non ferito, le modalità da seguire sono le stessa previste per il cane, ma è importante valutare se l’animale sia stato effettivamente smarrito o abbandonato  oppure appartenga ad una colonia felina o è un girovago.

A differenza del cane, il gatto, fino ad oggi, non ha l’obbligo d’iscrizione all’anagrafe e quindi non deve avere un contrassegno di riconoscimento.

 

 

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